Il focus col dott. Ugo Spicocchi, docente universitario, consulente tributario e dirigente nazionale CSEN e col dott. Francesco de Nardo, consulente tributario e dirigente nazionale CSEN, entrambi autori di diversi libri su sport e terzo settore
Dal 1 luglio i COMPENSI SPORTIVI DILETTANTISTICI art.67 co.1 lett.m) TUIR SONO ABROGATI. Tutte quelle collaborazioni sportive rese da collaboratori che non lo facevano a titolo gratuito e volontario ma dietro compenso sportivo ex art. 67, non possono essere più remunerate nei modi e nelle forme cui eravamo abituati. Eventuali pagamenti effettuati ai collaboratori a fronte di prestazioni rese dal prossimo primo luglio costituiranno reddito da lavoro – autonomo o dipendente – e non potranno più essere ricondotte nell’ambito dei cosiddetti compensi sportivi finora utilizzati.
ATTENZIONE: TUTTI I COMPENSI di giugno (o dei periodi precedenti) devono essere effettivamente pagati entro e non oltre il 30 giugno 2023.
CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO
Dal 1 luglio 2023, gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel RASD, potranno quindi avvalersi di:
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Volontari, ovvero i soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità di volontariato. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del percipiente (compresi i rimborsi chilometrici analitici e documentati). Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Il correttivo-bis (non ancora in vigore) dovrebbe prevedere la possibilità di riconoscere fino a 150 euro mensili a fronte di autocertificazione rilasciata dal volontario (invece della nota piè di lista con i giustificativi di spesa allegati) attenzione: le spese devono sempre essere effettivamente sostenute e documentate, non si tratta di un rimborso forfetario Quando e se la norma sarà in vigore renderemo disponibile un modello di autocertificazione.
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Lavoratori sportivi ovvero, ai sensi dall’Art. 25 del D.lgs. 36/2021, l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. E’ inoltre lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, anche se non si tratta della sua attività principale o esclusiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non rientrano, quindi, nel concetto di lavoratore sportivo figure quali: giardinieri, manutentori, addetti alle pulizie e similari. I Lavoratori sportivi andranno distinti tra:
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Collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche che restano di natura autonoma anche in presenza di etero-organizzazione del lavoro e che viene affermata una presunzione di legge della natura autonoma del rapporto quando l’impegno non supera le 18 ore settimanali (da correttivo 24): al superamento di tale impegno orario resta in capo alle parti dimostrare l’insussistenza di indicatori della natura subordinata del rapporto per cui potrebbe essere utile ricorrere alla certificazione del contratto;
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Titolari di partita iva;
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Collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali (sono tutte quelle figure con compiti amministrativo gestionali a supporto della stessa). Attenzione: per tali lavoratori, ai quali non si applica il limite delle 18 (24) ore settimanali affinché ci sia la presunzione di co.co.co. (come avviene per i co.co.co sportivi) vengono mantenute le medesime agevolazioni fiscali e previdenziali dei co.co.co. sportivi, occorrerà però effettuare tutti gli adempimenti (comunicazione preventiva, LUL, cedolino paga, prospetto contributivo ecc.) attraverso i canali ordinari e attraverso il consulente del lavoro. Infatti, secondo la normativa attuale, a differenza di quelli dei lavoratori sportivi, per questi contratti non ci sono semplificazioni in termini di comunicazioni e quant’altro da effettuare attraverso il RASD, a prescindere dal loro importo.
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Collaboratori occasionali. Nell’ambito delle forme di collaborazione a cui si può ricorrere ricordiamo le collaborazioni autonome occasionali. Esse non rientrano però nel concetto di lavoro sportivo e non hanno le stesse agevolazioni fiscali e contributive: si deve sempre applicare la ritenuta d’acconto del 20% e al superamento dei 5.000 euro annui il collaboratore dovrà iscriversi alla gestione separata INPS.
ATTENZIONE alla INCOMPATIBILITA’ tra LAVORATORE e VOLONTARIO. Esempi:
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Istruttore sportivo con partita iva non può fare anche attività di segreteria come volontario, ma potrà avere due contratti di lavoro (uno sportivo e uno per segreteria oppure svolgere entrambe le attività a titolo di puro volontario
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Allenatore o atleta con co.co.co. sportivo non può fare anche il custode o il barista come volontario (potrà anche in questo caso avere due contratti oppure svolgere entrambe le attività a titolo di puro volontariato).
Il decreto legislativo 36/2021 è inoltre interessato da un decreto correttivo, licenziato il 31 maggio scorso, che vedrà la sua piena operatività solo dopo aver acquisito l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e quindi la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento conferma le semplificazioni introdotte dal dlgs 36/2021 garantendo moratorie rispetto alla tempistica del relativo espletamento.
Bisognerà valutare caso per caso l’inquadramento in base alle concrete modalità di svolgimento del rapporto:
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subordinato: quando il lavoratore sportivo non si muove in autonomia ma è assoggettato al potere direttivo della società sportiva (eterodirezione).
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partita iva: istruttore che lavora in piena autonomia, in maniera stabile ma non esclusiva, soprattutto quando opera con più palestre o con vari soggetti diversi (indispensabile pluri committenza).
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co.co.co.: forma adatta a istruttore che lavora in autonomia, presso un unico committente e con la possibilità di coordinamento da parte della società sportiva. Il contratto si presume co.co.co, solo per lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo quando le prestazioni non superano 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive. NB: il correttivo-bis (non ancora in vigore) prevede l’innalzamento a 24 ore settimanali. In tal caso le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico sportivo nel rispetto dei regolamenti degli organismi affilianti. E’ possibile redigere contratti CO.CO.CO. con prestazioni superiori al limite delle 18 (o 24) ore settimanali ma non godranno della presunzione di legge.
Per i LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI (partita iva + co.co.co.) è prevista franchigia fiscale fino a 15.000 anno + esenzione contributiva fino a 5.000 + riduzione base di applicazione della contribuzione pensionistica del 50% primi 5 anni (fino al 31/12/2027.
L’aliquota contributiva Invalidità, Vecchiaia e Superstiti è del 25 % (anziché del 33%) + 1,23-2,03% per disoccupazione, malattia, maternità, assegni familiari etc. sui compensi > 5.000 euro. L’imponibile Invalidità, Vecchiaia e Superstiti è ridotto al 50% fino al 31.12.2027.
I lavoratori già assicurati/pensionati aliquota contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti 24 % sui compensi > 5.000 euro imponibile ridotto 50% fino al 31.12.2027.
Adempimenti per i DIPENDENTI PUBBLICI
ATTIVITA’ GRATUITA (VOLONTARIO SPORTIVO): dovranno effettuare una semplice COMUNICAZIONE all’amministrazione di appartenenza.
ATTIVITA’ RETRIBUITA (LAVORATORE): dovranno richiedere Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza – Nel correttivo bis (non ancora in vigore) si prevede un procedimento di silenzio assenso di 30 gg per semplificare il processo di rilascio dell’autorizzazione.
Adempimenti per le Partite IVA
1. Il collaboratore sportivo apre una sua posizione iva e si occupa autonomamente della sua posizione fiscale e previdenziale;
2. la società sportiva predispone una lettera di incarico professionale;
3. Il collaboratore con partita iva non è soggetto a INAIL;
4. I contributi previdenziali e assistenziali sono a carico del collaboratore (che può richiedere il 4% a titolo di rivalsa, applicandolo in fattura);
5. La società sportiva deve provvedere annualmente alla CU per lavoro autonomo e per le ritenute operate al modello 770;
Adempimenti per i co.co.co. fino a 15.000
1. redigere il contratto di co.co.co. sportiva;
2. effettuare comunicazione preventiva al centro per l’impiego (il giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro) – sono esonerati solo i compensi fino a 5000;
3. tenere il LUL e inviare mensilmente all’INPS i prospetti per il calcolo dei contributi;
Il decreto correttivo, di cui si aspetta iter per approvazione definitiva e pubblicazione in G.U. prevederebbe che, per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co, la comunicazione preventiva attraverso il RASD potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (anziché entro il gg. precedente l’inizio del rapporto) e che l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro potrà essere adempiuto, sempre attraverso il RAS, in un’unica soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento. Per l’operatività delle suddette semplificazioni (individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici) si dovrà attendere il decreto attuativo da adottare entro il 1 luglio2023; quindi, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i co.co.co. sportivi (non per gli Amministrativo Gestionali) potranno essere effettuati entro il 31/10/2023.
4. Nessun obbligo di cedolino paga;
5. i contributi e l’INAIL sono previsti per 2/3 a carico della società e 1/3 a carico del lavoratore
6. La società deve provvedere annualmente alle CU e per le ritenute operate al modello 770 per redditi assimilati a lavoro dipendente.
Cosa fare dal 1 luglio 2023
La riforma riguarda tutti gli Enti sportivi dilettantistici. Riguarda pertanto le ASD, le SSD, gli Enti del Terzo settore che svolgono attività sportiva (lettera t) dell’articolo 5 del Codice del terzo settore e che si iscriveranno al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD), le Federazioni, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva. Stante il fatto che sono previste semplificazioni nell’ambito delle comunicazioni preventive da effettuare al centro per l’impiego e per la tenuta del LUL, ma si aspetta un decreto attuativo, segnaliamo che che il correttivo licenziato a maggio prevede una sorta di moratoria stabilendo che:
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la comunicazione dell’instaurazione del rapporto attraverso il Rasd viene effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro;
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l’iscrizione nel libro unico del lavoro (…) può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente;
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in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Pertanto
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Il correttivo porterebbe ad una moratoria per adempimenti e versamenti fino al 31 ottobre 2023.
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Per i contratti (compenso superiore a 5.000) che una ASD/SSD dovesse far partire per forza dal 1 luglio occorrerà provvedere alla comunicazione preventiva al centro per l’impiego utilizzando i canali ordinari tramite consulente del lavoro ed occorrerà provvedere a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge. Ricordiamo che la comunicazione non è obbligatoria con riferimento ai compensi complessivamente inferiori a 5.000 euro percepiti da collaboratori coordinati e continuativi sportivi dilettantistici. In via prudenziale si potrebbero stipulare contratti di importo inferiore a 5.000 euro, anche per una operatività temporalmente limitata al periodo estivo, nonostante la norma preveda l’esonero con riferimento all’entità del compenso e non alla circostanza che il contratto preveda che il compenso non sia superiore a quell’ammontare. In ogni caso è opportuno evidenziare la necessità di ricevere dal lavoratore una informazione tempestiva rispetto ai compensi complessivamente percepiti. Per quanto concerne inoltre l’emissione del prospetto paga, l’obbligo si configura solo superati i 15.000 euro di compensi complessivamente percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi. Qualora si dovesse configurare l’obbligo di emissione busta paga, in assenza dell’applicativo che dovrebbe essere adottato entro ottobre prossimo, si consiglia di affidarsi ad un consulente del lavoro e di espletare l’adempimento con le modalità ordinarie. In merito al libro unico del lavoro ci si si chiede se l’ente sportivo che instauri esclusivamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva dilettantistica di importi inferiori a 5.000 euro, si possa considerare esentato in quanto:
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esonerato dalla predisposizione del prospetto paga (per importi a percipiente complessivamente non superiori a 15.000 euro);
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esonerato dalla predisposizione del prospetto presenze per questa tipologia di collaborazione, fatta eccezione per le annotazioni relative alle assenze di cui il committente è venuto a conoscenza quando incidono sull’obbligo di astensione dal lavoro (es. infortunio o maternità), comportando l’erogazione di prestazioni previdenziali che non sono previste al di sotto di 5.000 euro complessive in capo al percettore.
SCHEMA RIASSUNTIVO
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PARTITA IVA |
CO.CO.CO. SPORTIVO |
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Lettera di incarico professionale |
contratto di co.co.co. sportivo |
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NO Comunicazione Preventiva |
Si Comunicazione Preventiva se compensi > 5.000 € |
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Nessun adempimento amministrativo |
LUL – UNIEMENS per compensi > 5.000 € – Cedolino Paga per compensi > 15.000 € annui. |
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NO INAIL |
SI INAIL (anche per compensi < 5.000 € annui) di cui 2/3 al committente e 1/3 al lavoratore |
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Rivalsa 4% in fattura |
No contributi previdenziali e assistenziali per compensi fino a 5.000 € SI per compensi superiori a 5.000 € annui di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 committente |
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Solo obblighi informativi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro |
Tutti gli adempimenti previsti per i lavoratori subordinati – Si auspica esenzione se non semplici obblighi informativi sotto i 5.000 € di compensi |
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Certificazione Unica ed eventuale modello 770 |
Certificazione Unica ed eventuale modello 770 |
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Necessario Certificato Casellario Giudiziale per reati in materia di pedofilia e pedopornografia |
Necessario Certificato Casellario Giudiziale per reati in materia di pedofilia e pedopornografia |
Tema cambio degli statuti
Sia il D.lgs. 36/2021 sia il 39/2021 contengono disposizioni obbligatorie che molto difficilmente sono già previste negli statuti attuali. Per le Società già iscritte al RASD, il decreto correttivo prevederebbe la possibilità di adeguare gli statuti entro il 31/12/2023.
